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Rilascio dell'autorizzazione al Servizio Telematico Doganale - E.D.I.

Il soggetto richiedente (ovvero il legale rappresentante, nel caso di societa) ha l'obbligo di recarsi di persona, come indicato nella circolare 63/D del 3/11/2004, entro 30 giorni dalla richiesta elettronica, presso l'Ufficio abilitato dell'Agenzia Dogane che ha indicato nell'istanza di adesione, o presso qualunque altro ufficio doganale inserito nell' "Elenco Uffici" (icona sempre presente nella parte superiore dei vari schermi dell'area "Servizio Telematico Doganale - Istanza di adesione" - Registrazione al Servizio Telematico Doganale), munito della stampa dell'istanza di adesione e della scheda informativa sottoscritte in originale dal richiedente e dei propri documenti validi di riconoscimento per ottenere l'autorizzazione formale;
in alternativa può essere inviato presso l'Ufficio un delegato che però deve essere munito dei seguenti documenti:

  • delega in carta semplice, non autenticata
  • documento valido d'identita originale
  • documento valido d'identita originale del delegante

oppure

  • procura notarile in originale e documenti propri validi originali.

Si precisa che il ritiro delle autorizzazioni del sottoscrittore potra avvenire solo successivamente l'avvenuto rilascio delle autorizzazioni relative al richiedente.

Il funzionario dell'Ufficio abilitato effettua le verifiche necessarie, sblocca le credenziali per l'utente e rilascia la stampa delle autorizzazioni in duplice copia debitamente firmata in calce per tutti i soggetti per i quali è stata presentata regolare documentazione.

Note

Le autorizzazioni al Servizio Telematico non scadono e non vanno pertanto rinnovate.

Ricerca l'Uffico delle Dogane.

Per approfondimenti:
Consulta la Circolare 63/D del 3 novembre 2004

  • Visita la pagina"Servizio Telematico Doganale - E.D.I." del sito esterno dell'Agenzia.

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